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seguito è riportato il testo dell'art.46 bis della finanziaria
2008 così come approvata dal Senato il 15 novembre 2007 in
cui si prevede uno stanziamento di 180 mln solo per l'anno 2008 che
vanno ad aggiungersi ai 150 mln previsti per il 2007. 3
S. 1817 – Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)
Art. 46-ter.
(Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario)
1.
Per le transazioni
da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie
o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati
da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati
infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che
hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è
autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2008.
2.
Con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite,
nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma
1 e, comunque, nell'ambito delle predette autorizzazioni, in analogia
e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti
emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla
base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con
decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità,
a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti
in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
3.
Agli oneri di cui
al comma 1 si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo
5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta
sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio
soggetto a monopolio. |
MERCOLEDI 24
OTTOBRE 2007 23 TALASSEMICI SARDI IN PRESIDIO A MONTECITORIO
Questo è il resoconto di una giornata che 23 talassemici
sardi (17 di Sassari, 3 di Olbia, 2 di Nuoro e 1 di Cagliari), lasciati
“soli” da tutte le altre associazioni a cui avevano chiesto di affiancarli,
hanno trascorso innanzi Piazza Montecitorio per sensibilizzare i parlamentari
al problema dei risarcimenti per danni da trasfusione. Una volta resisi
conto che, purtroppo, nessuna delle persone e delle associazioni contattate,
neanche gli amici di Ferrara che pure avevano dato una adesione formale,
avrebbe partecipato alla manifestazione promossa dal Coordinamento
Talassemici della Sardegna, i talassemici presenti anziché smobilitare
hanno deciso di distribuire ai parlamentari di passaggio volantini
e un dossier aggiornato all’art. 33 D.L. 159/07. Ha stupito l’interesse
con cui sono stati ascoltati e la solerzia con cui le persone a cui
venivano segnalate provvedeva a riceverli. Pur capendo che l’interesse
può essere dipeso da ragioni di immagine in un periodo in cui all’orizzonte
si intravedono elezioni, tuttavia si è anche avuta l’impressione che
il trovarsi davanti direttamente ai malati che chiedevano conto di
quanto finora accaduto, abbia colpito i politici contattati mettendoli
in una sorta di timore. I talassemici sardi con tutti hanno messo
l’accento sulla difformità di ciò che è previsto in Finanziaria con
quanto promesso nei tavoli tecnici di questa primavera hanno chiesto
alle forze politiche di darsi da fare per migliorare il testo dell’art.
33 D.L. 159/05 I dati oggettivi che comunque rimangono sono, da un
lato, i colloqui avuti con esponenti di maggioranza e di opposizione
(ovviamente più abbottonati i primi, più possibilisti i secondi),
dall’altro, il fatto che alcune dei parlamentari incontrati potranno
essere contattati anche per il futuro. |
IL
25 OTTOBRE 2007, ESATTAMENTE IL GIORNO DOPO CHE I TALASSEMICI SARDI
ERANO IN PIAZZA MONTECITORIO, E’ STATO APPROVATO UN EMENDAMENTO
ALLA FINANZIARIA CHE PORTAVA DA 94 A 150MLN € GLI STANZIAMENTI
PER I DANNI DA TRASFUSIONI INFETTE.
E’ questo un importante passo avanti, ma non
è ancora quello definitivo: infatti, così come è
stato chiesto dai delegati dei talassemici sardi ai parlamentari da
cui sono stati ascoltati è necessario: A) garantire espressamente
che la norma preveda lo stanziamento pluriennale e gli anni chequesto
dovrà durare; B) eliminare ogni riferimento alla condizione
economica dei pazienti dai criteri per l’accesso alle transazioni. |
ART.
33 D.L. 159/007>
VERSIONE ORIGINARIA
Art. 33
(Disposizione a favore dei soggetti talassemici
danneggiati da trasfusioni infette)
1.
Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici
danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato
azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata
la spesa di 94 milioni di euro annui per l'anno 2007.
2.
on decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri
per l'accesso alle transazioni di cui al comma 1, con priorità
a parità di gravità dell'infermità, per le condizioni
economiche del soggetto definite mediante l'utilizzo dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo
31 marzo 2001, n. 109, e successive modificazioni.
3.
L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo
4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è da intendersi concedibile,
nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione
normativa, anche ai soggetti emofiliaci di cui alla medesima legge,
per i quali, pur in assenza di iscrizione tabellare ai sensi della
legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla
competente commissione Medico Ospedaliera il nesso tra la trasfusione
o la somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.
4.
L'assegno una tantum aggiuntivo previsto dall'articolo
4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da corrispondersi per la metà
al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che
prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera
prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato è
minore di età od incapace di intendere e di volere, è
corrisposto interamente ai congiunti che prestano od abbiano prestato
al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
5.
Ai soggetti già deceduti alla data di entrata
in vigore del 29 ottobre 2005, n. 229, e che siano già titolari
dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.
210, e successive modificazioni, è corrisposto in favore degli
"aventi diritto", su domanda degli interessati da prodursi
entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un assegno
una tantum il cui importo è definito , con decreto del Ministro
della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze,
secondo criteri di analogia all'assegno una tantum di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 29 ottobre 2005, n. 229. A tal fine è
autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2007. Ai fini
della presente legge sono considerati "aventi diritto" nell'ordine
i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni,
i fratelli maggiorenni inabili al lavoro |
IL
NUOVO TESTO DELL’ART. 33 D.L. 159/07
COSI’ COME MODIFICATO DAL SENATO
33.2 (testo 2)
Marino, Baio Dossi, Bassoli, Binetti, Bodini, Bosone,
Cabras, Caforio, Emprin Gilardini, Iovene, Ladu, Nieddu, Rossa, Serafini,
Silvestri,Valpiana, Lusi, Polledri
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1.
Per le transazioni da stipulare con soggetti
emofilici e con soggetti talassemici e portatori di altre emoglobinopatie
danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato
azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e` autorizzata la spesa
di 150 milioni di euro peril 2007.
2.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati
i criteri in base ai quali sono definite, nell’ambito di un
Piano pluriennale, le transazioni di cui al comma l e, comunque, nell’ambito
delle predette autorizzazioni, in analogia e coerenza con i criteri
transattivi gia` fissati per i soggetti emofilici dal decreto del
Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni
rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della
salute in data 13 marzo 2002, con priorita`, a parita` di gravita`
dell’infermita`, per i soggetti in condizioni di disagio economico
accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
«(Disposizioni in favore di soggetti danneggiati in ambito sanitario)». |
Manifestazione del 23 maggio a Roma
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